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Azienda elettrica comunale
OGGETTO: RATEIZZAZIONE PEREQUAZIONE GENERALE ANNI 2007/2008 – CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO.
L'anno Duemiladieci, addi Due del mese di Marzo alle ore 09.30, nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE presieduta dal Sig. Asara Renato nella sua qualità di ViceSindaco e con l'intervento dei Sigg.ri Assessori.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale PIRAS Dott.ssa MARINA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune gestisce in proprio il servizio di distribuzione della Energia Elettrica, previo approvvigionamento da parte dell’Acquirente Unico S.p.A., Socio Unico del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A., tenuto a garantire le migliori condizioni di prezzo agli esercenti e ai distributori che operano sul mercato di maggior tutela, vale a dire il mercato domestico;
VISTE le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico – CCSE: prot. n. 2052 del 12.10.2009, prot. n. 2403 del 20.11.2009, prot. 2453 del 23.11.2009, prot. n. 2620 dell’11.12.2009, prot. n. 211 del 12.01.2010, prot. n. 282 del XXXXX, mediante le quali sono stati comunicati i dati di saldo dovuti per la perequazione riferita agli anni 2007 e 2008;
ACCERTATO che l’importo addebitato, oltremodo elevato, è pari a € 721.429,78 per perequazione TIV, € 46.107,34 per perequazione TIT, ed € 8.261,08 per interessi ed oneri diversi;
CONSIDERATA la difficoltà di provvedere al pagamento in unica soluzione della descritta somma, è stata richiesta alla CCSE, con nota prot. 919 dell’11 febbraio 2009, la possibilità di procedere a detto pagamento, pari a complessivi € 775.798,20, in forma rateale mediante il pagamento in acconto della somma di € 30.000,00, e di successive rate mensili di importo pari a € 25.000,00;
DATO ATTO che non è ancora pervenuta risposta a detta richiesta di rateizzazione, ma che si rende indispensabile, nelle more, autorizzare detta forma di pagamento, salvo successiva rettifica che fosse, eventualmente, richiesta;
RITENUTO pertanto dover formalizzare il descritto piano di rientro, autorizzandone l’esecuzione, anche in regime di regime di esercizio provvisorio, trattandosi di spese obbligatorie che andranno a sforare le quote di dodicesimi consentite;
VISTO il prospetto di origine dei saldi di perequazione, e relativa aggregazione, per singolo anno di riferimento;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D. Lgs. 267/2000;
DOPO lunga e partecipata discussione, alla fine della quale l’Assessore Deligios dichiara di non partecipare alla votazione;
CON 4 voti favorevoli, perché l’assessore Deligios non prende parte alla votazione.
D E L I B E R A
1. Per le motivazioni esposte in narrativa, e che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, disporre il pagamento rateale del complessivo importo di € 775.798,20, risultante a debito in favore della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per la perequazione riferita agli anni 2007 e 2008, come da allegati prospetti;
2. Definire detto piano di rateizzazione, come segue: - pagamento in acconto della somma di € 30.000,00, - pagamento di successive rate mensili di importo pari a € 25.000,00, con scadenza il giorno 30 di ciascun mese, fino al saldo della residua somma di € 745.798,20; 3. Di imputare la complessiva descritta spesa di € 775.798,20, in misura di € 232.723,00 all’Intervento 1120307 – cap. 2002, ed in misura di € 543.075,20 all’Intervento 1120302 – cap. 1955, come segue. € 232.723,00 - Intervento 1120307 – cap. 2002: € 103.000,00 RR.PP. 2009-impegno N. 1521; € 45.000,00 competenza esercizio 2010 € 45.000,00 competenza esercizio 2011 € 39.723,00 competenza esercizio 2012 € 543.075,20 – Intervento 1120302 . cap. 1955: € 48.609,48 RR.PP. 2008 – impegno N. 1424 € 17.830,20 RR.PP. 2009 – impegno N. 837 € 170,000,00 competenza esercizio 2010 € 170,000,00 competenza esercizio 2011 € 136,635,52 competenza esercizio 2012
Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
XXXX |
Servizio di pulizia degli immobili comunali
N° 02 del 21 gennaio 2010.
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DITTA CHESSA MICHELINA DI IRGOLI C/COMUNE
DI OSCHIRI –SENTENZA TAR.
L'anno Duemiladieci, addi Ventuno del mese di Gennaio alle ore 09.30, nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE presieduta dal Sig. Perinu Antonio nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.ri Assessori.
COGNOME E NOME |
PRESENTE |
ASSENTE |
---|---|---|
ASARA Renato |
XXX |
|
SOLINAS Angelo |
XXX |
|
USAI Vilma |
XXX |
|
DELIGIOS Franca |
XXX |
|
PERINU Francesco |
|
XXX |
ARBERI Luciano |
XXX |
|
Assiste alla seduta il Segretario Comunale PIRAS Dott.ssa MARINA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta.
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 18 novembre 2009 con la quale si stabiliva:
DATO ATTO che, in data 26 novembre 2009 veniva notificato dalla ditta Chessa Michelina atto di diffida e messa in mora a cui, con nota raccomandata A/R, il Comune di Oschiri, nella persona del Sindaco pro tempore, manifestava l’intendimento dell’Amministrazione di non dar seguito alle richieste ivi contenute, dal momento che apparivano del tutto esorbitanti dal decisum, viste le motivazioni della sentenza ed udito in merito il parere dell’Avvocato Christian Giangrande.
CHE in data 8 gennaio 2009 è stato notificato al Sindaco il ricorso per ottemperanza presentato dalla Ditta Chessa Michelina di Irgoli nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Chessa in luogo dell’espletamento di nuova procedura di gara.
CONSIDERATO che nel ricorso originario non si chiedeva di procedere all’aggiudicazione, nel caso di accoglimento dello stesso, al secondo classificato e che, tantomeno, nella sentenza che ha definito il giudizio dinanzi al TAR di Cagliari si prescrive a questa Amministrazione di procedere all’aggiudicazione alla ditta ricorrente: Nel merito si specifica che la sentenza di annullamento del TAR travolge non solo l’aggiudicazione ma anche il bando di gara (ed il capitolato), quale atto presupposto. Il Comune di Oschiri non ha affatto prescritto lo svolgimento di servizi analoghi nel triennio pregresso quale condizione di ammissibilità; in realtà, ha solo preteso che, se svolti, dovesse essere allegato il relativo elenco descrittivo. Restava inteso, che se non fossero stati svolti, alcun elenco avrebbe dovuto essere allegato (secondo l’impostazione data dal Comune). Tale omissione è stata censurata dal TAR quale vizio del bando e del capitolato che ne ha determinato l’annullamento assieme a tutti gli atti consequenziali, quali, principalmente, l’aggiudicazione. L’obbligo del Comune è stato, dunque, erroneamente individuato dalla ditta diffidante, nel provvedere direttamente ad affidare il servizio alla medesima ditta diffidante, in quanto seconda classificata. A ben guardare, così non è, dal momento che, sotto il profilo dell’esigenza di ripristino della legalità, il principale ed unico obbligo del Comune è quello di riproporre un bando rispondente alle prescrizioni della sentenza di primo grado così da procedere alla gara ed all’aggiudicazione secondo i canoni delineati ancora dalla medesima sentenza. Questa è da intendersi come la reale ricostruzione compiuta dai giudici di prime cure nell’interesse pubblico. Laddove, quindi, la finalità precipua è di pubblicare un bando che consenta, tra l’altro, la valutazione della capacità tecnica anche in modi alternativi rispetto a quelli della sola presentazione della documentazione attestante i servizi svolti nel triennio precedente, secondo una corretta espressione della discrezionalità amministrativa sul punto.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni espresse, di resistere nel giudizio promosso conferendo all’Avv. Christian Giangrande l’incarico di difendere le ragioni del Comune nati il Tribunale Amministrativo Regionale.
ACCERTATO che l’Avv. Christian Giangrande ha quantificato in € 5.091,84 inclusi IVA e CPA 4%.
CHE il Comune di Oschiri ha stipulato con la compagnia Arag un contratto di assicurazione per la copertura delle spese legali (polizza n. 11042326 periodo 17 novembre 2009 – 17 novembre 2010) e che il responsabile del procedimento, tramite il broker di assicurazione dell’amministrazione, ha già attivato la procedura che consentirà il rimborso integrale delle spese sostenute.
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
Con separata unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000.
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